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COMUNICATO AGLI ASSOCIATI UNIONCASA Canone concordato sotto il minimo:confermate le agevolazioni fiscali

  • Immagine del redattore: Unioncasa Milano
    Unioncasa Milano
  • 25 nov
  • Tempo di lettura: 1 min

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Ordinanza Corte di Cassazione n. 18977/2025

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 18977 del 10 luglio 2025, ha chiarito definitivamente che un contratto di locazione a canone concordato è pienamente valido anche quando il canone pattuito risulta inferiore al valore minimo previsto dalla subfascia degli Accordi Territoriali.

La sentenza riguardava specificamente un caso relative all’IMU, ma la Cassazione sottolinea che l’obiettivo della Legge 431/1998 è proprio favorire la riduzione dei canoni a vantaggio degli inquilini, nell’ottica calmieratrice che la norma persegue. Per questo motivo, un canone più basso del minimo non è solo legittimo, ma perfettamente coerente con la finalità della legge.

Se il contratto è stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3, L. 431/1998 ed è corredato da attestazione di conformità (D.M. 16 gennaio 2017), il proprietario mantiene, il pieno diritto alle agevolazioni fiscali previste, tra cui:

- IMU ridotta del 25%;

- Cedolare secca al 10%;

- Ulteriori benefici fiscali previsti dalla Legge 431/1998.

Le organizzazioni firmatarie possono quindi validamente attestare anche contratti con canoni inferiori ai minimi, in quanto ciò rispecchia la funzione sociale e calmieratrice espressamente riconosciuta dalla Corte.

L’associazione resta a disposizione per assistenza nella stipula, nel rilascio delle attestazioni e nell’eventuale gestione di richieste provenienti dai Comuni o dall’Agenzia delle Entrate.


Associazione Unioncasa

 
 
 

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