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Immagine del redattoreUnioncasa Milano

TRUFFE INFORMATICHE, COME RICONOSCERLE E COME DIFENDERSI

Aggiornamento: 12 dic 2023

La Polizia Postale e non solo, in questo periodo è oltremodo impegnata a causa l’invio

di mezzi truffaldini quali email o altri mezzi di approccio che ingannano i consumatori

allo scopo di svuotargli i conti. Vediamo quali sono le truffe più diffuse e quali sono i

mezzi per difendersi.


TIPOLOGIE DI TRUFFE


Phishing. Tale truffa avviene traime email il cui mittente è la banca del ricevente. Nella

email vengono segnalate interruzioni dei sistemi informatici di sicurezza della banca

per malfunzionamento o tentativi di accessi o anomali ai conti dei clienti. A quel punto

al cliente posto in stato di allarme viene richiesto di accedere al sito della banca, che

per l’abilità dei truffatori è quasi identico a quello originale, e a quel punto i medesimi si

ritrovano in mano le credenziali di accesso al sistema informatico che permette

l’operatività sul conto del risparmiatore.

SMiShing. Attacco simile al phishing ma che avviene tramite SMS. Tale attacco è più

insidioso; infatti, i truffatori prediligono lo SMiShing in quanto con la diffusione degli

smartphone, le vittime, appositamente messe in stato di forte allerta vanno

immediatamente a cliccare sui link contenuto nell’sms che dirotta il consumatore

vittima alla pagina web falsa della banca. Nel cellulare, tra l’altro, gli antivirus e altri

software di sicurezza informatica sono molto meno presenti ed efficaci rispetto a quelli

presenti sui PC.

Vishing. Questo tipo di truffa telefonica sfrutta la cosiddetta ingegneria sociale, ossia

una serie di tecniche che fanno leva su sentimenti innati nelle persone, quali la fiducia,

la paura, l’altruismo o il facile guadagno. Il criminale informatico cerca di evocare

questi sentimenti, suscitando panico o altre emozioni che potrebbero offuscare la

capacità di giudizio della vittima, e ne approfitta per sottrarle denaro o dati sensibili. Ad

esempio, un truffatore potrebbe cercare di spaventarti dicendoti che i tuoi soldi sono in

pericolo, di allettarti con un investimento molto redditizio, o di convincerti ad aiutare

una persona bisognosa. In quel momento, l’ingegneria sociale su cui si basa il vishing

scatena in te il desiderio di agire in fretta, invece di riflettere sulla situazione con calma

e logica.

Altro caso trattato, molto frequente, riguarda carte di credito con tecnologia

NFC (cosiddetto “contactless ”) ovvero quelle che si utilizzano semplicemente

avvicinandole ad un pos abilitato per effettuare la transazione senza dover inserire

alcun codice numerico. Tali strumenti pur essendo custoditi con la massima attenzione

dai consumatori, possono essere clonati da un truffatore in possesso di un

comunissimo cellulare dotato di una specifica applicazione informatica, il quale

avvicinandosi al portafoglio dell’ignara ed incolpevole vittima, ne carpisce in pochi

istanti tutti i dati della carta e ne può disporre per fare acquisti, nell’ambito di tutte

quelle innumerevoli transazioni che non prevedono l’inserimento di un codice di

sicurezza.

MEZZI DI TUTELA

Contro chi ha commesso la truffa si può depositare atto di denuncia – querela presso

la Procura della Repubblica o meglio presso la Polizia Postale specializzata in materia;

normalmente i truffatori non hanno capienza economia, né sono intestatari di beni

immobili e mobili registrati; per cui, è una inutile spesa procedere giudizialmente nei

loro confronti per il recupero delle somme sottratte, in quanto non si andrebbe a

recuperare alcunché.

Molto utile per ottenere quanto sottratto in modo truffaldino, è la presentazione di

accurati ricorsi avanti l’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) corredati di specifica e

puntuale documentazione probatoria, in quanto le banche si difendono in maniera

altrettanto puntuale. Preciso che la legge è molto severa imponendo alle banche

l’obbligo di risarcire i clienti che sono stati truffati, attraverso falle dei sistemi di

sicurezza degli istituti abilmente sfruttate dalla criminalità.

Infatti, le banche hanno l’obbligo di apprestare una serie di misure di sicurezza

connesso anche alla particolare responsabilità in capo all’Istituto di credito che viene

ritenuta dalla giurisprudenza come esercizio di un’attività pericolosa ex art.2050 c.c.,

per cui la banca risponde del danno patito dal cliente per responsabilità oggettiva

aggravata, salvo che dimostri di aver adottato tutte le misure per evitare il danno.

Inoltre, per quanto previsto dall’art.11 del D.Lgs. n.11/2010 (c.d. PSD – Payment

Services Directive), la banca è tenuta a rimborsare al cliente l’importo dell’operazione

eseguita senza autorizzazione, salvo l’ipotesi in cui l’utente abbia agito con dolo o

colpa grave.




Avv. Floro Bisello, V. Presidente Nazionale UNIONCASA

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